Data certa sui vostri files
La
CORTE DI CASSAZIONE (Sezione III Penale - Sentenza n. 43840 del 25 novembre 2008
- Pres. De Maio – Est. Teresi – P.M. D’Ambrosio - Ric. S. S.)
afferma che un documento inerente la sicurezza sul lavoro privo di data certa ed
esibito dopo la data di accertamento da parte dell’organo di vigilanza non è
idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell’accertamento
medesimo.
Solo la data certa prova l’esistenza di un documento. L’indicazione è
applicabile al documento di valutazione dei rischi ma anche a DUVRI, PSC, POS,
nomina dei coordinatori e autocertificazione della valutazione dei rischi.
Secondo la Suprema Corte un documento privo di data certa ed esibito dopo
la data di accertamento da parte dell’organo di vigilanza non è idoneo
a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell’accertamento medesimo.
In virtù di questo principio la stessa Corte ha confermata l’ammenda inflitta
al legale rappresentante di una ditta per non aver designato gli addetti al
servizio di prevenzione e protezione dell’azienda (da intendersi innanzitutto
come mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, che è l'addetto n. 1, nel senso che senza il responsabile - RSPP-
il servizio non esiste).
Ma lo stesso principio si applica, con un ragionamento logico-giuridico
del tutto autoevidente, alla nomina del medico competente, al documento
di valutazione dei rischi (DVR), al documento di valutazione dei rischi
da interferenze (DUVRI), al Piano di sicurezza e coordinamento (PSC),
al Piano Operativo di Sicurezza (POS), alla nomina dei coordinatori
per la sicurezza durante la progettazione (CSP) e durante l'esecuzione
dei lavori (CSE), all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei
rischi.
In particolare il Tribunale condannava il legale rappresentante della ditta alla
pena di euro 2000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 4,
lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994 mentre assolveva lo stesso dalla
contravvenzione di cui all'art. 12 dello stesso D. Lgs. per non avere comunicato
alle competenti autorità il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda
[violazione che è stata eliminata dall'ordinamento giuridico italiano].
L’imputato proponeva ricorso alla Corte di Cassazione e chiedeva alla stessa
l’annullamento della sentenza sostenendo che, essendo la designazione degli
addetti al servizio un (semplice) atto interno che il datore di lavoro più
compiere senza alcuna (particolare) formalità e senza apporre una data certa,
l'effettuazione dell'adempimento poteva essere provata con l'esibizione del
documento originale anche dopo l'accertamento eseguito a mezzo di verbale di
sopralluogo dagli operatori dell’organo di vigilanza, come è avvenuto in
udienza, oppure con prove testimoniali.
La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso ed ha sostenuto nella sentenza
che “l'esecuzione dell'adempimento sarebbe potuto essere dimostrata,
come correttamente osservato, soltanto con la produzione di un documento
avente data certa anteriore a quella dell'accertamento, mentre quello
depositato dall'imputato è privo di data certa, donde la sua inidoneità, al
pari della dedotta prova testimoniale, a provare a essere stato formato prima
dell'accertamento”. Pertanto la Sez. III ha confermato la sentenza di condanna
inflitta all’imputato dalla Corte territoriale ed ha concluso sostenendo che
“sono, quindi, logiche le argomentazioni del giudice territoriale, riferite
alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure
esposte nei motivi di gravame che distorcono la sostanza del provvedimento
impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto
rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali” (da
puntosicuro.it).
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